Secondo la recente sentenza n°1130 del 9 febbraio 2026 del Tribunale di Milano l’art.1135, comma 1, n°4, del Codice civile (“l’assemblea dei condòmini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori”, con la precisazione che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”) è interpretabile anche nel senso che il suddetto “fondo speciale” può essere legittimamente sostituito, se tale è la volontà dei condòmini, dall’apertura di un finanziamento bancario (quantomeno) di pari importo, destinato appunto alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e alle innovazioni.
Il Tribunale di Milano, infatti, rilevando che la finalità della norma consiste nella costituzione di garanzia della copertura finanziaria delle opere a tali fini così deliberate, ha ritenuto che la contestuale deliberazione di apertura di un finanziamento bancario, qualora questo sia di un importo almeno pari a quello previsto per la realizzazione delle suddette opere, assicuri la disponibilità immediata delle somme necessarie alla esecuzione di queste ultime.
Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli
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