Con ordinanza del 19 gennaio 2026, n°1108, la Corte di Cassazione ha affermato che, nonostante il verbale di assemblea di condominio debba formalmente contenere l’elenco nominativo dei condòmini intervenuti (indicando sia gli assenti e i dissenzienti, sia il valore delle rispettive quote), la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera qualora a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo deduttivo della regolarità del procedimento.
Facendo applicazione di tale principio nella fattispecie sottopostale, il Collegio di Giudici ha quindi ritenuto non annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riportante l’indicazione nominativa dei condòmini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l’elenco di tutti i condòmini presenti (con i relativi millesimi) e rechi altresì l’indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali: tali elementi, infatti, consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum” richiesto dall’art.1136 del codice civile.
Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli
Per chiarimenti sulla validità delle delibere assembleari, sui termini di impugnazione o per ricevere assistenza nella gestione delle dinamiche condominiali, è possibile rivolgersi ad APPE Confedilizia Bergamo.
I nostri consulenti legali sono a disposizione dei soci per offrire supporto qualificato e personalizzato, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei proprietari e prevenire contenziosi.
👉 Per informazioni
Iscriviti a Confedilizia Bergamo: i nostri consulenti legali sono a disposizione per supportarti con competenza e aggiornamento costante. Contattaci o prenota una consulenza riservata ai soci.


