La disposizione dell’art.63, comma 1, delle Disposizioni di attuazione del codice civile, in forza della quale l’amministratore di condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi”, viene interpretato, in giurisprudenza, nel senso di ritenere che detto obbligo, pur avendo un oggetto generico (i “dati”), può ritenersi adempiuto dall’amministratore solo quando siano, da parte sua, indicati il nome, il cognome, il codice fiscale e l’indirizzo di ciascuno dei condòmini morosi, così come risultanti dall’anagrafe condominiale di cui all’art.1130, n°6, c.c., nonché gli importi dovuti da ciascuno di costoro e non pagati, con i rispettivi millesimi di competenza in relazione allo specifico credito azionato.
Si è infatti espresso in tal senso, da ultimo, Il Tribunale di Napoli con l’ordinanza n°5161 del 30 marzo 2026 che, pronunciandosi su una fattispecie in cui l’amministratore si era limitato a fornire un elenco di condòmini privo dei codici fiscali e dei millesimi di proprietà, ha motivato il principio sopra riportato con il rilievo che solo con l’indicazione completa di tali dati l’amministratore condominiale realizza la finalità del suddetto obbligo informativo, dato che il creditore richiedente ha il diritto di venire posto nella concreta possibilità di agire in via esecutiva nei riguardi dei singoli condòmini inadempienti.
Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli
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