Estensione del termine biennale anche al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

10 Agosto 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 197 pubblicata il 30 luglio 2025, ha chiarito che il termine di due anni previsto per l’agevolazione “prima casa” si applica anche al credito d’imposta disciplinato dall’art. 7 della L. 448/1998. Nel caso specifico un contribuente, che nel novembre 2024 ha acquistato una nuova abitazione beneficiando delle agevolazioni “prima casa”, pur essendo ancora proprietario dell’immobile precedentemente agevolato, potrà:

  • non solo conservare le agevolazioni fiscali sul nuovo acquisto effettuato nel 2024;
  • ma anche accedere al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, previsto dalla L. 448/1998, qualora proceda alla vendita del precedente immobile entro due anni dalla nuova acquisizione.

Il documento dell’Agenzia rappresenta un’interpretazione evolutiva e favorevole al contribuente dell’art. 7 della L. 448/1998, che stabilisce le condizioni per il riconoscimento del credito d’imposta in caso di riacquisto della prima casa. Tale interpretazione si fonda sull’estensione del termine da uno a due anni introdotta dal comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986, così come modificato dall’art. 1, comma 116, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate supera il limite temporale originariamente previsto dall’art. 7 della L. 448/1998, che richiedeva la rivendita entro un anno per beneficiare del credito, applicando anche a questo istituto il nuovo termine biennale previsto per l’agevolazione “prima casa”.

A cura di: Dott. Andrea Boreatti

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