Secondo la più recente giurisprudenza (v. Corte Appello Aquila n°831/2025) la c.d. “pergotenda” (ossia la struttura -in ferro o in legno- destinata a sostenere la tenda da sole retrattile), non va considerata “costruzione” e, pertanto, la sua installazione sul balcone dell’edificio condominiale si caratterizza per quanto segue:
a) non necessita di alcuna autorizzazione condominiale (tantomeno può essere vietata dall’amministratore o dall’assemblea condominiali), né può incorrere in eventuali divieti di varianti e modifiche contenute in un regolamento condominiale contrattuale, seppur trascritto (ciò, stante il fatto che tali eventuali divieti si riferiscono, necessariamente, a interventi permanenti suscettibili di incidere in maniera irreversibile sulla struttura, alterandone estetica e decoro architettonico);
b) non deve essere valutata sotto il profilo delle distanze tra costruzioni imposte dall’art.873 c.c. e dalle norme tecniche edilizie comunali;
c) non può ritenersi lesiva del diritto di veduta del vicino e, per l’effetto, fonte di richieste di rimozione o risarcitorie da parte di quest’ultimo.
La giurisprudenza citata, al fine della motivazione di tale principio, richiama la nozione giuridica di “costruzione” fatta propria dalla giustizia amministrativa (v. TAR Napoli n°429/22 e Consiglio di Stato nn.3488/22 e 10029/24) per precisare che la “pergotenda” può dirsi tale quando il manufatto consiste non tanto in una struttura (metallica o lignea) quanto, piuttosto, in una tenda quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, rispetto alla quale la struttura si pone solo come elemento meramente accessorio e di supporto, costituendone il sostegno e l’estensione.
Ciò che avviene in concreto, secondo tale interpretazione, quando la “pergotenda” risulti “facilmente amovibile e completamente retraibile, nonché priva di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato, che possa alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio”.
A cura di: Avv. Paolo Belelli
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