Il Tribunale di Rovereto, con la recente sentenza n°193 del 1° agosto 2025, ha ritenuto che l’occupazione dell’intero tetto dell’edificio condominiale per la posa di un impianto fotovoltaico a beneficio di una sola unità immobiliare, seppure possa astrattamente apparire consentita dall’art.1122 bis, secondo comma, c.c., introdotto con la riforma del 2012 (“è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia di fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”), in realtà si traduce in una violazione dell’art.1102, primo comma, c.c. (“ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”) qualora escluda qualsiasi possibilità di utilizzo analogo da parte degli altri condòmini.

Il profilo più interessante di tale sentenza è rappresentato dal fatto che il Tribunale, tra le due soluzioni in astratto prospettate dalle parti in causa per ricondurre a liceità l’uso del tetto condominiale (ridurre i moduli fotovoltaici installati, in modo da consentire la realizzazione del numero massimo di impianti fotovoltaici a uso domestico concretamente realizzabili sul tetto, o, piuttosto, ridurre l’impianto fotovoltaico a una porzione di tetto corrispondente alla quota millesimale del condòmino), ha optato per la prima, osservando che è quella che meglio coniuga un uso efficiente del bene comune, senza pregiudicare inutilmente il condòmino che ha già installato l’impianto.

La seconda soluzione, invece, non solo contrasterebbe con l’interpretazione consolidata dell’art.1102 c.c. secondo cui il bene comune può essere usato dal singolo comunista anche in maniera più intensa rispetto all’uso astrattamente riconducibile alla sua quota ma impedirebbe anche, di fatto, ai singoli condòmini, di trarre dal bene comune stesso determinate utilità (infatti, in casi del genere, la riduzione dei pannelli fotovoltaici a una superficie di tetto corrispondente alla quota millesimale dei singoli comproprietari comporterebbe inevitabilmente la realizzazione di impianti sottodimensionati per il normale uso domestico, dunque del tutto inutili).

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A cura di: Avv. Paolo Belelli

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