Il Tribunale di Roma, pronunciandosi con la sentenza n°1633 del 2.2.2026 in ordine alla possibilità per il condòmino che dissenta, in assemblea, dall’accordo precedentemente raggiunto dall’amministratore condominiale nella procedura di mediazione, ha ritenuto che detto condòmino non possa utilmente invocare a conforto del proprio dissenso, esprimendo in occasione dell’assemblea convocata per l’autorizzazione di tale accordo, l’art.1132 c.c. (“qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condòmino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”) e, ciò, in quanto l’art.1132 c.c. attiene esclusivamente alla separazione della responsabilità del singolo condòmino per le spese di lite in caso di soccombenza e non si estende quindi alla disciplina dell’accordo di mediazione.
Secondo i Giudici capitolini, in altre parole, quando l’assemblea approva la definizione conciliativa della lite raggiunta dall’amministratore, la delibera diviene vincolante anche per il condòmino dissenziente (il fatto di avere votato avverso la delibera non è infatti sufficiente, di per sé, a mantener in suo capo il potere di rimettere in discussione, in un secondo momento, ciò che l’assemblea ha già definito), a meno che il condòmino stesso impugni tempestivamente la delibera autorizzativa in questione.
La sentenza del Tribunale di Roma, oltre a enunciare espressamente tale principio, ne ha riconosciuto implicitamente, a suo necessario corollario, un altro: se è possibile, come è stato ritenuto possibile, impugnare la delibera autorizzativa dell’accordo raggiunto dall’amministratore nella procedura di mediazione, tale sentenza indurrà gli amministratori condominiali a raggiungere, nella procedura di mediazione, un’intesa non solo ragionevole ma, anche, tale da consentire alla delibera assembleare che eventualmente la autorizzerà di superare il vaglio di una possibile impugnazione (la delibera si pone, così, come il punto decisivo per la futura stabilità dell’accordo raggiunto in mediazione).
Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli
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