Carenza in capo all’amministratore di condominio del potere di transigere con i condòmini morosi

22 Giugno 2026

L’art.1129, comma 9, del codice civile, che obbliga l’amministratore del condominio -a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea- ad agire, anche conseguendo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, per la riscossione delle somme dovute dai condòmini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, è stato recentemente interpretato dalla giurisprudenza (v. sentenza n° 12967 del 23.2.26 del Tribunale di Napoli) nel senso che non rientri tra i poteri dell’amministratore quello di pattuire con il condòmino moroso non solo accordi transattivi ma, neppure dilazioni di pagamento, qualora non sia stato appositamente autorizzazione, a tal fine, dell’assemblea condominiale.

Nell’occasione il Tribunale di Napoli, ritenendo in forza di tale principio responsabile l’amministratore di avere aderito alla proposta del condòmino moroso di rateazione del debito in carenza della preventiva autorizzazione “ad hoc” dell’assemblea, ha reputato che tale comportamento dell’amministratore costituisse addirittura presupposto per la revoca giudiziale dell’amministratore stesso.

Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli

 

Per chiarimenti sulla validità delle delibere assembleari, sui termini di impugnazione o per ricevere assistenza nella gestione delle dinamiche condominiali, è possibile rivolgersi ad APPE Confedilizia Bergamo.

I nostri consulenti legali sono a disposizione dei soci per offrire supporto qualificato e personalizzato, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei proprietari e prevenire contenziosi.

👉 Per informazioni

Iscriviti a Confedilizia Bergamo: i nostri consulenti legali sono a disposizione per supportarti con competenza e aggiornamento costante. Contattaci o prenota una consulenza riservata ai soci.

https://www.confedilizia-bg.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Bergamo1-150x150.jpg
AssociazioneChi siamo
APPE Confedilizia Bergamo è l’associazione di riferimento per i proprietari di immobili e condòmini di Bergamo e provincia.
PrenotaContatti
via Giorgio e Guido Paglia, 5 Bergamo
035 244353
Informazioni Legal
© 2025 APPE Confedilizia
Termini e Condizioni

© 2025 APPE Confedilizia Bergamo. Tutti i diritti riservati.
Associazione della Proprietà Edilizia – C.F. 80031970165 – P.IVA 02195510165 – Via Giorgio e Guido Paglia, 5, 24122 Bergamo BG
È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza autorizzazione.