L’art.1129, comma 9, del codice civile, che obbliga l’amministratore del condominio -a meno che non sia stato espressamente dispensato dall’assemblea- ad agire, anche conseguendo decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, per la riscossione delle somme dovute dai condòmini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, è stato recentemente interpretato dalla giurisprudenza (v. sentenza n° 12967 del 23.2.26 del Tribunale di Napoli) nel senso che non rientri tra i poteri dell’amministratore quello di pattuire con il condòmino moroso non solo accordi transattivi ma, neppure dilazioni di pagamento, qualora non sia stato appositamente autorizzazione, a tal fine, dell’assemblea condominiale.
Nell’occasione il Tribunale di Napoli, ritenendo in forza di tale principio responsabile l’amministratore di avere aderito alla proposta del condòmino moroso di rateazione del debito in carenza della preventiva autorizzazione “ad hoc” dell’assemblea, ha reputato che tale comportamento dell’amministratore costituisse addirittura presupposto per la revoca giudiziale dell’amministratore stesso.
Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli
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