In tema di condominio l’art. 66 comma III disp. att., come modificato dalla L. n. 220/2012, prescrive tassativamente che l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale debba essere comunicato tramite posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano. L’utilizzo della posta elettronica ordinaria non garantisce la presunzione legale di conoscenza e non può ritenersi modalità valida, neppure se accettata dal singolo condomino o prevista da prassi consolidata, stante la natura inderogabile della disciplina dettata a tutela della regolarità procedimentale e della collegialità. (Cass. Civile, Sez. II, 18 giugno 2025, n. 16399).
Articolo a cura dell’Avv. Federica Margiotta
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