La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n°1662 del 4.3.26, premettendo quale principio da ritenersi ormai consolidato che il contratto che lega l’amministratore di condominio alla compagine condominiale che l’ha nominato è qualificabile come “mandato con rappresentanza”, ha affermato che la condotta tenuta dall’amministratore di condominio in violazione dei propri obblighi-di mandatario, appunto- può comportare non solo la responsabilità risarcitoria nei confronti dei condòmini per i danni che da tale inadempimento sono conseguiti ma anche, qualora non ne siano conseguiti danni patrimoniali immediatamente quantificabili, il dovere dell’amministratore di restituire i compensi percepiti se le prestazioni così dallo stesso rese possano reputarsi sostanzialmente inutili per il condominio medesimo.
Tale sentenza presenta spunti di interesse sia per il suddetto principio (parzialmente innovativo), sia per il fatto che la fattispecie sottoposta alla Corte di Appello di Napoli, riguardando l’omessa presentazione da parte dell’amministratore dei rendiconti per più annualità, nonché la mancata escussione dei condòmini morosi per le somme dovute a titolo di spese condominiali, si è conclusa con l’affermazione giudiziale che la violazione di tali specifici obblighi integra un inadempimento dell’amministratore tanto grave da determinare, addirittura, la restituzione del compenso anche in assenza di un danno patrimoniale immediatamente quantificabile.
Ne risulta così rafforzato il principio di responsabilità professionale, delineandosi un modello di gestione condominiale caratterizzato da estrema diligenza.
Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli
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