La Corte di Cassazione, con sentenza n°16399 del 18.6.2025, componendo contrastanti decisioni dei giudici di merito, ha affermato l’invalidità di una convocazione dell’assemblea condominiale effettuata mediante e-mail ordinaria, rilevando che l’art.66, terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile prescrive forme tassative per la comunicazione ai condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea (posta raccomandata; posta elettronica certificata; telefax; consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile in tanto in quanto stabilita a tutela delle regole della collegialità e, pertanto, degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i condòmini.
Per l’effetto, viene enunciato il principio della invalidità di ogni diversa regolamentazione che, pur eventualmente espressione dell’autonomia privata (regolamento di condominio; richiesta dei singoli condòmini), contempli modalità di trasmissione dell’avviso alternative a quelle disposte dall’art.66, terzo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile (quale, nella fattispecie sottoposta alla Corte di Cassazione, il messaggio di posta elettronica semplice), giudicate quindi, come tali, inidonee a documentarne la consegna all’indirizzo del destinatario.
La Corte di Cassazione, nell’occasione, ha precisato che la convocazione dell’assemblea in forme diverse da quelle legali costituisce motivo non tanto di nullità, quanto di annullabilità, della delibera adottata da un’assemblea così convocata.
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Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli, consulente legale di APPE Confedilizia Bergamo.


