Il Tribunale di Trento, con recente sentenza del 6 ottobre 2025, ha riconosciuto legittimo il divieto, contemplato da un Regolamento condominiale avente natura “contrattuale”, di detenere all’interno delle proprietà esclusive animali domestici.
L’enunciazione di tale principio è stata motivata dal suddetto Tribunale con la considerazione che, qualora il Regolamento abbia per l’appunto natura contrattuale (sia stato, cioè, predisposto dall’unico originario proprietario dell’edificio e accettato dai condòmini con i singoli atti di acquisto, ovvero adottato in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condòmini), la disapplicazione automatica della norma regolamentare che impone tale divieto risulterebbe lesiva del diritto degli altri condòmini all’osservanza di un Regolamento e di una sua disposizione che non solo sono stati voluti dagli originari redattori ma, anche, hanno costituito il riferimento per coloro che non volessero o potessero convivere con gli animali: in tal caso, infatti, essendo sussistito il consenso di tutti i condòmini, si deve concludere che è stato (ed è) lo stesso proprietario dell’unità immobiliare ad auto-limitare il proprio diritto.
Conoscere la natura del Regolamento condominiale e i suoi effetti giuridici è fondamentale per evitare contenziosi e tutelare correttamente i propri diritti di proprietari.
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Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli, consulente legale di APPE Confedilizia Bergamo.


