Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n°23093 dell’11 agosto 2025, hanno riconosciuto il diritto di rinunciare alla proprietà di un immobile, con conseguente acquisizione della proprietà dello stesso in capo al patrimonio disponibile dello Stato (che dovrà, quindi, sostenere i relativi costi di gestione quale bene “vacante” ex art.827 c.c.) senza che quest’ultimo possa rifiutare tale acquisizione.
Le Sezioni Unite hanno motivato tale decisione con il rilievo che una siffatta rinuncia costituisce una modalità come un’altra di attuazione della facoltà di disporre del bene riconosciuta, al proprietario, dall’art.832 c.c. (“Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”) in tanto in quanto, con la rinuncia, il proprietario mira a realizzare il proprio legittimo interesse patrimoniale e, ciò, deve dirsi anche nel caso in cui detto interesse possa definirsi “egoistico”, ossia volto esclusivamente a spogliarsi di un immobile che sia fonte solo di oneri e costi.
Le fattispecie tipiche alle quali può utilmente applicarsi tale principio sono rappresentate, in concreto, dal terreno caratterizzato da dissesto idrogeologico o da inquinamento e dalla costruzione che, senza valore perché in rovina o pericolante, è onerata del costo dei tributi. L’unica condizione richiesta per la validità di tale atto abdicativo della proprietà, precisano peraltro i Giudici, è la sua formalizzazione tramite atto pubblico o scrittura privata, nonché, ai fini della sua opponibilità ai terzi, la relativa trascrizione (il proprietario, infatti, resta responsabile dell’immobile -sia per i relativi costi, sia per i danni che possono derivarne a terzi- sinchè tali formalità non vengano perfezionate).
Questa sentenza apre un nuovo scenario per i proprietari, che possono oggi rinunciare alla proprietà di immobili divenuti solo fonte di spese e responsabilità.
Un’opportunità importante, ma che richiede attenzione: la rinuncia è valida solo se formalizzata correttamente e trascritta, altrimenti il proprietario resta comunque responsabile di costi e danni.
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A cura di: Avv. Paolo Belelli
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