Con ordinanza n°12919 del 14 maggio 2025 la Corte di Cassazione ha ritenuto che le norme contenute in un regolamento di condominio, qualora questo rivesta natura contrattuale (sia stato, cioè, predisposto dall’unico originario proprietario dell’edificio e accettato dai condòmini con i singoli atti di acquisto, ovvero adottato in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condòmini), possano legittimamente dare della nozione di “decoro architettonico” una definizione persino più rigorosa di quella comunemente data dalla giurisprudenza formatasi a riguardo dell’art.1120 c.c. (disposizione legislativa che vieta le innovazioni che alterino il decoro architettonico dell’edificio).
Infatti, mentre comunemente per “decoro architettonico” ai sensi dell’art.1120 c.c. i Giudici intendono “l’estetica complessiva dell’edificio, data dall’insieme armonico delle sue linee e strutture ornamentali che gli conferiscono una determinata e armonica fisionomia”, la Corte di Cassazione ha affermato, ora, che il regolamento condominiale contrattuale può estendere il divieto di innovazione sino a imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica e all’aspetto generale dell’edificio che esistevano al momento della sua costruzione.
La Corte di Cassazione ha inteso motivare l’enunciazione del suddetto principio con la considerazione che le norme di un regolamento condominiale contrattuale possono derogare (o integrare) la disciplina legale, consentendo all’autonomia privata di stipulare convenzioni che pongano nell’interesse comune limitazioni ai diritti dei condòmini e, ciò, sia relativamente alle parti condominiali, sia riguardo al contenuto del diritto di proprietà sulle porzioni esclusive.
La sentenza chiarisce un punto cruciale: un regolamento condominiale contrattuale può imporre vincoli più rigidi rispetto a quanto stabilito dalla legge.
Per i condòmini questo significa dover fare molta attenzione prima di avviare innovazioni o modifiche, perché il rischio di contestazioni è concreto.
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A cura di: Avv. Paolo Belelli
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