La Corte di Cassazione, con l’innovativa sentenza n°25446 del 16 settembre 2025, ha ritenuto che il rendiconto condominiale previsto dall’art.1130-bis c.c. non può essere redatto secondo il solo criterio di cassa (come riteneva, invece, la precedente giurisprudenza: v. sentenze della Corte di Cassazione nn.27639/18 e 10153/11), ma deve conformarsi a un sistema “misto” (cassa e competenza), poiché solo il sistema misto risulta idoneo a rappresentare fedelmente la situazione economico-finanziaria del condominio, rendendo intelleggibili ai condòmini le voci di entrata e uscita, con le relative quote di ripartizione, permette loro di valutare l’operato dell’amministratore e di esprimere un voto consapevole (v., in tal senso, anche la ancor più recente ordinanza n°471/26 della Corte di Cassazione).
Nel dettaglio, la sentenza n°25446/25 ha affermato che il rendiconto condominiale deve essere composto da tre documenti inscindibili:
a) il registro di contabilità, che, documentando i movimenti finanziari in ordine cronologico, deve essere redatto secondo il criterio di cassa;
b) il riepilogo finanziario, che, rappresentando la situazione patrimoniale, con attivi e passivi, anche relativi a gestioni precedenti, deve essere redatto secondo il criterio di competenza (solo tale criterio, infatti, consente di rilevare crediti e debiti maturati, anche se non ancora incassati o saldati);
c) la nota sintetica esplicativa, che illustra i criteri di gestione, le questioni pendenti e i rapporti in corso, dando così conto dell’andamento gestionale, delle criticità e delle pendenze.
Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli
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