Con la recente sentenza n°7491/25, pubblicata il 20 marzo, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio in forza del quale in caso di delibera assembleare volta ad approvare il promuovimento (o la prosecuzione) di un giudizio tra il condomìnio e un singolo condòmino non sussiste il diritto di quest’ultimo di partecipare a tale assemblea né, quindi, la legittimazione dello stesso a chiedere l’annullamento della conseguente delibera per omessa convocazione.
Gli Ermellini hanno imperniato la motivazione della sentenza su un duplice profilo: in primo luogo la controversia tra il condomìnio e il condòmino (o più condòmini) determina la situazione giuridica in cui la compagine condominiale si scinde, in relazione all’oggetto della lite, in due gruppi con interessi contrapposti, in secondo luogo il condòmino nulla può aggiungere, in assemblea, alle argomentazioni difensive esposte nei propri atti difensivi giudiziali, né indirizzare le decisioni dell’assemblea secondo i propri interessi.
Il primo profilo si pone nel solco delle precedenti sentenze nn.1629/18 e 13885/14 della stessa Corte, secondo le quali nel caso in cui l’assemblea condominiale sia chiamata a ripartire, tra i condòmini, le spese di lite sostenute in una controversia con un condòmino deve considerarsi nulla la delibera che pone tali spese anche a carico del condòmino in lite (si tratta, infatti, di prestazioni rese a tutela di un interesse opposto a quest’ultimo).
A cura di: Avv. Paolo Belelli
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