Secondo la recente sentenza n°16148/25 della Corte di Cassazione, pubblicata il 16 giugno, non costituisce innovazione ai sensi dell’art.1136, comma 5, c.c. (non è quindi richiesta, per la validità della relativa delibera condominiale, la maggioranza dei due terzi dei millesimi), l’apposizione di un cancello all’ingresso di un’area condominiale (o di un dissuasore a elevazione e scomparsa e di uno scudetto abilitante al parcheggio delle autovetture).
La Corte ha ritenuto, infatti, che tale opera, limitandosi a meglio regolamentare l’uso delle parti comuni e agevolando, quindi, la facoltà dei condòmini di disporre più facilmente delle stesse, non alteri la funzione e destinazione di dette parti comuni, né tantomeno sopprima o limiti la facoltà di loro godimento da parte dei condòmini.
Tale decisione si pone in un solco di continuità con precedenti sentenze che, in applicazione del medesimo principio, hanno reputato non necessaria la maggioranza dei due terzi, ad esempio, per l’adeguamento alla normativa vigente dell’impianto termico dell’edificio condominiale o, ancora, per la realizzazione di una botola nel vano scale per accedere al tetto comune al fine di evitare di richiedere detto accesso, in caso di necessità e volta per volta, al proprietario dell’unità immobiliare dell’ultimo piano.
A cura di: Avv. Paolo Belelli
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