Reato di occupazione abusiva e procedura accelerata ex art. 321-bis c.p.p.: cosa sapere

30 Giugno 2025

Con la Legge n°80 del 9 giugno 2025 è stato convertito il c.d. “Decreto Sicurezza”, che ha introdotto nell’ordinamento il reato di cui all’art.634 bis c.p., il quale, oltre a inasprire le sanzioni penali per “chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente”, ha anche riconosciuto una maggior tutela al proprietario dell’immobile occupato prevedendo, all’art.321 bis c.p.p., un “iter” amministrativo accelerato per la reintegrazione nel possesso dell’immobile: su richiesta del P.M., infatti, il Giudice potrà disporre con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile e delle sue pertinenze (è precisato, inoltre, che tale tutela sarà possibile ancor prima dell’esercizio dell’azione penale: in tal caso, competente a provvedere sarà il giudice per le indagini preliminare).

Una tutela ancor più incisiva è prevista, in particolare, nel caso in cui l’immobile occupato costituisca l’unica abitazione effettiva del denunciante: in tale ipotesi gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia dovranno effettuare i primi accertamenti volti a verificare il fondamento della denuncia, recarsi presso l’immobile per individuare l’autore del reato, assicurare le fonti di prova e ordinare all’occupante, infine, l’immediato rilascio (in caso di diniego saranno tenuti a disporre coattivamente detto rilascio).

A cura di: Avv. Paolo Belelli

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