Con la recente ordinanza n°25727 del 23 settembre 2026 la Corte di Cassazione, ribadendo un principio consolidato, ha ritenuto nulla, per contrarietà all’art.79 della legge n°392/1978 (“E’ nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto”), la clausola contrattuale in forza della quale al locatore di un immobile a uso non abitativo era stato riconosciuto il diritto di recedere liberamente, ovverosia senza motivazione, dal rapporto già alla prima scadenza.
Una clausola di tale natura infatti, ha affermato la Corte di Cassazione, viola l’art.29 della suddetta Legge n°392/1978, che prevede ipotesi tassative per legittimare il diniego di rinnovazione del contratto alla sua prima scadenza (“1. adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; 2. adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell’art.27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali; 3. Demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti”).
La Corte di Cassazione ha precisato, anche sotto questo profilo collocandosi nel solco di giurisprudenza costante, che le parti possono sì derogare alla durata legale minima ma, ciò, solo successivamente alla stipula del contratto di locazione (durante la vigenza del rapporto contrattuale, in altre parole), non già in sede di stipula del contratto.
Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli
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