Comproprietà di unità immobiliare in condominio e designazione del rappresentante in assemblea

3 Novembre 2026
Il diritto di convocazione dei comproprietari

È nozione comune che, nel caso in cui un immobile appartenga in proprietà indivisa a più soggetti, ciascuno degli stessi sia qualificabile come condòmino e, pertanto, abbia il diritto a vedersi comunicare, da parte dell’amministratore del condominio, la convocazione delle assemblee ex art. 1136, sesto comma, c.c. (tale norma dispone, infatti, che l’assemblea non può deliberare se non consta che “tutti gli aventi diritto” sono stati regolarmente convocati).

La designazione del rappresentante in assemblea

Al riguardo, l’art. 67, secondo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile si limita a prevedere che, in tale ipotesi, i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea, che dovrà essere da loro designato sulla base della maggioranza (calcolata secondo il valore delle rispettive quote), nulla prevedendo circa l’eventualità in cui i comproprietari dell’unità immobiliare non riescano a formare la suddetta maggioranza, occorrente per esprimere il voto unico spettante, in relazione a detta unità immobiliare, nell’assemblea.

La recente sentenza della Corte di Cassazione

La giurisprudenza colma tale lacuna affermando, con la recente sentenza n. 23548 del 20.7.2026 della Corte di Cassazione, che, nel suddetto caso, i comproprietari che si presentano personalmente in assemblea devono considerarsi, agli effetti dell’art. 1137 c.c. (“impugnazioni delle deliberazioni dell’assemblea”), tra gli astenuti.

Il ricorso all’Autorità giudiziaria in caso di mancato accordo

Naturalmente, questo vale nel rapporto tra comproprietari e assemblea condominiale: nel diverso rapporto interno tra i comproprietari, costoro, quando perdura l’impossibilità di pervenire a un’intesa sulla designazione ex art. 67, secondo comma, delle Disposizioni di attuazione del codice civile, non hanno alternativa alla proposizione di un ricorso all’Autorità giudiziaria affinché sia questa a provvedere a tale designazione.

Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli

 

Per chiarimenti sulla validità delle delibere assembleari, sui termini di impugnazione o per ricevere assistenza nella gestione delle dinamiche condominiali, è possibile rivolgersi ad APPE Confedilizia Bergamo.

I nostri consulenti legali sono a disposizione dei soci per offrire supporto qualificato e personalizzato, con l’obiettivo di tutelare i diritti dei proprietari e prevenire contenziosi.

👉 Per informazioni

Iscriviti a Confedilizia Bergamo: i nostri consulenti legali sono a disposizione per supportarti con competenza e aggiornamento costante. Contattaci o prenota una consulenza riservata ai soci.

https://www.confedilizia-bg.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Bergamo1-150x150.jpg
AssociazioneChi siamo
APPE Confedilizia Bergamo è l’associazione di riferimento per i proprietari di immobili e condòmini di Bergamo e provincia.
PrenotaContatti
via Giorgio e Guido Paglia, 5 Bergamo
035 244353
Informazioni Legal
© 2025 APPE Confedilizia
Termini e Condizioni

© 2025 APPE Confedilizia Bergamo. Tutti i diritti riservati.
Associazione della Proprietà Edilizia – C.F. 80031970165 – P.IVA 02195510165 – Via Giorgio e Guido Paglia, 5, 24122 Bergamo BG
È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza autorizzazione.