Trattamento fiscale dei canoni di locazione non percepiti e implicazioni processuali

6 Ottobre 2026

Secondo la normativa vigente, nel caso in cui il conduttore si renda moroso in relazione ai canoni di locazione il relativo importo è assoggettato a tassazione in modo differente a seconda dell’uso contrattuale convenuto: se l’immobile è stato locato a uso abitativo, infatti, i canoni non percepiti non concorrono a formare reddito, per il locatore, già dal momento in cui il legale di questi notifica all’inquilino l’Intimazione di sfratto per morosità (o il decreto ingiuntivo per pagamento), cosicchè se la notifica dell’Intimazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi i canoni non riscossi non vanno dichiarati ai fini Irpef/cedolare secca (fermo restando, naturalmente, che è comunque dovuta la tassazione sulla rendita catastale); se l’immobile è stato locato, invece, per uso non abitativo (commerciale, uffici, etc.), il reddito è assoggettato a tassazione anche successivamente alla notifica dell’Intimazione di sfratto per morosità o del decreto ingiuntivo per il pagamento e, ciò, sino a quando non sia intervenuta la risoluzione formale del contratto, rappresentata dal provvedimento giudiziale di convalida dello sfratto o, in alternativa, dalla risoluzione consensuale del rapporto contrattuale di locazione sopravvenuta tra i contraenti.

Sotto il profilo del contratto di locazione a uso non abitativo, va evidenziato un caso particolare, frequentemente ricorrente, sul quale ha avuto occasione di pronunciarsi anche la Corte di Cassazione: con la ordinanza n°12254 del 14.4.2022 la Corte ha enunciato il principio in forza del quale i canoni di locazione di immobili commerciali sono imponibili anche laddove il loro effettivo versamento sia stato differito su accordo delle parti, argomentando detta decisione con il rilievo che la sussistenza di una pattuizione volta a dilazionare il pagamento del canone (nel caso di specie, in ragione delle ingenti spese di ristrutturazione che il conduttore si era impegnato a sostenere) non comporta una deroga al regime ordinario dell’assoggettamento a tassazione in quanto tale accordo finisce per risolversi in una “operazione di tipo permutativo” per effetto della quale il locatore percepisce i canoni “in una forma diversa”.

Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli

 

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