Spese di manutenzione e sostituzione dell’ascensore condominiale

24 Febbraio 2026

La recente sentenza n°31675 del 4 dicembre 2025 della Corte di Cassazione, pronunciandosi a riguardo dell’art.1124, primo comma, c.c. (“Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo“), ha ritenuto che l’impianto di ascensore, così come pure le scale, riveste la qualità di parte comune anche per i condòmini che siano proprietari dei negozi e dei locali siti al piano terra (e, ciò, persino se tali negozi e locali abbiano accesso autonomo e diretto alla strada) in quanto anche tali condòmini ne fruiscono, quanto meno in ordine alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio (l’ascensore è, infatti, mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, come già evidenziato dalla precedente sentenza n°23222/18 della stessa Corte di Cassazione).

Ne consegue che grava anche su di loro l’obbligo di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria e eventualmente di sostituzione dell’ascensore, in rapporto e in proporzione all’utilità che possono in ipotesi trarne. La Corte ha però precisato che occorre verificare il contenuto dell’eventuale regolamento condominiale: qualora questo abbia natura contrattuale, infatti, una sua clausola espressa, al pari del resto di una delibera adottata dall’intera compagine condominiale, potrebbe derogare al predetto criterio legale di riparto della spesa.

 

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Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli, consulente legale di APPE Confedilizia Bergamo.

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