Con ordinanza del 1 luglio 2025 il Tribunale di Napoli, pronunciandosi sul ricorso d’urgenza proposto da un condòmino paraplegico, collocandosi nel solco di copiosa giurisprudenza di merito (a quanto consta la fattispecie non è stata ancora affrontata dalla Corte di Cassazione) ha affermato che una lettura costituzionalmente orientata dell’art.1102 c.c. (“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”) ne impone l’interpretazione nel senso che, qualora il numero delle aree di sosta nel cortile condominiale sia insufficiente a garantire in pari tempo il diritto d’uso da parte di tutti i comproprietari, il diritto del condòmino disabile prevale sugli altri (esonerandolo quindi dall’obbligo di turnazione, nell’assegnazione dei posti auto, deliberato dall’assemblea condominiale), dovendogli essere garantito un uso più intenso della cosa comune anche a scapito del pari diritto vantato dagli altri comproprietari.
In tale caso infatti, ha precisato il Giudice partenopeo dopo aver confermato in linea di principio la validità della delibera assembleare che, assunta con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, disponga la rotazione dei posti auto al fine di assicurarne per assicurarne il migliore godimento, gli artt.2 (principio solidaristico), 3 (principio di uguaglianza) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione, già applicati dal legislatore ordinario con la Legge n°13/89 sull’abbattimento delle c.d. “barriere architettoniche” e con la Legge quadro n°104/92 in tema di disabilità, inducono a ritenere tollerabile una modesta compressione del diritto all’uso della cosa comune quando la stessa sia giustificata dall’interesse di uno dei condòmini a un più proficuo uso del bene e lo stesso non rechi in concreto alcun serio pericolo o grave sacrificio.
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A cura di: Avv. Paolo Belelli
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