Intangibilità delle delibere assembleari, da parte dell’Autorità giudiziaria, per quanto riguarda il merito e la discrezionalità

27 Gennaio 2026

La Corte di Cassazione, con sentenza n°29927 del 12.11.2025, ribadendo un principio consolidato ma che per la prima volta ha trovato applicazione in materia di accordo transattivo intervenuto tra condominio e condòmino, ha affermato che il sindacato dell’Autorità giudiziaria sulle delibere assembleari condominiali è limitato a due ipotesi: in primo luogo la valutazione della “legittimità” della decisione (consistente nella verifica dell’avvenuta osservanza, da parte della delibera, delle norme di legge o del regolamento condominiale), in secondo luogo la verifica della mancata ricorrenza dell’ ”eccesso di potere” (inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea dispone).

Tale sindacato non può quindi estendersi al merito e al controllo della discrezionalità di cui l’assemblea è investita, cosicchè eventuali ragioni attinenti all’opportunità e alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate solo nel caso in cui la delibera arrechi grave pregiudizio (non un semplice svantaggio economico, pertanto) alla cosa comune ai sensi dell’art.1109, primo comma, c.c.. In applicazione di detto principio, la Corte ha rilevato che la delibera assembleare che approvi la transazione con un condòmino non è sindacabile nel merito (ossia, appunto, sotto il profilo della convenienza e opportunità economica) dal giudice e, ciò, neppure quando l’accordo possa apparire economicamente svantaggioso per la compagine condominiale.

Tale enunciazione comporta una conseguenza invero rilevante, consentendo all’amministratore di condominio di proporre all’assemblea soluzioni transattive senza doversi curare di dimostrarne la convenienza economica: la delibera, infatti, risulta valida per la sola sussistenza del presupposto della correttezza formale.

 

Questa pronuncia della Corte di Cassazione offre un chiarimento di grande rilievo pratico per amministratori e condòmini, delineando con maggiore certezza i limiti del controllo giudiziale sulle decisioni assembleari e rafforzando il principio di autonomia dell’assemblea condominiale. Comprendere correttamente tali orientamenti giurisprudenziali è fondamentale per evitare contenziosi e adottare scelte consapevoli nella gestione del condominio.

👉 Vuoi approfondire le implicazioni pratiche di questa sentenza o ricevere un parere personalizzato su una delibera condominiale?
Iscriviti a Confedilizia Bergamo: i nostri consulenti legali sono a disposizione per supportarti con competenza e aggiornamento costante. Contattaci o prenota una consulenza riservata ai soci.

Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli, consulente legale di APPE Confedilizia Bergamo.

https://www.confedilizia-bg.it/wp-content/uploads/2025/10/cropped-Bergamo1-150x150.jpg
AssociazioneChi siamo
APPE Confedilizia Bergamo è l’associazione di riferimento per i proprietari di immobili e condòmini di Bergamo e provincia.
PrenotaContatti
via Giorgio e Guido Paglia, 5 Bergamo
035 244353
Informazioni Legal
© 2025 APPE Confedilizia
Policy Privacy
Termini e Condizioni

© 2025 APPE Confedilizia Bergamo. Tutti i diritti riservati.
Associazione della Proprietà Edilizia – C.F. 80031970165 – P.IVA 02195510165 – Via Giorgio e Guido Paglia, 5, 24122 Bergamo BG
È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza autorizzazione.