La Corte di Cassazione, con ordinanza n°27176 del 10.10.2025, ha ribadito un principio invalso nella giurisprudenza più avvertita, osservando che non tutte le norme contenute in un regolamento di condominio c.d. “contrattuale” (intendendosi per tale il regolamento predisposto dall’unico originario proprietario dell’edificio e accettato dai condòmini con i singoli atti di acquisto, ovvero adottato in sede assembleare con il consenso unanime di tutti i condòmini, vincolante per gli stessi e per i loro aventi causa) possano dirsi rivestire natura contrattuale: hanno carattere contrattuale vero e proprio infatti, secondo la Corte, le sole prescrizioni di contenuto incidente sulla proprietà dei beni comuni o esclusivi, mentre devono definirsi di carattere meramente regolamentare le prescrizioni di contenuto organizzativo. In forza di detto rilievo, la Corte di Cassazione ha affermato, nella fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, che l’eventuale previsione regolamentare in ordine alla forma della convocazione dei condòmini all’assemblea condominiale costituisce prescrizione a contenuto organizzativo e, pertanto, meramente regolamentare, cosicchè può essere modificata “per facta concludentia”, cioè per una prassi costantemente seguita dagli amministratori del condominio nel tempo successivo all’adozione del regolamento contrattuale (ciò, per la valenza a fini interpretativi, ai sensi dell’art.1362, comma 2, del codice civile, del comportamento dei contraenti posteriore alla stipula del contratto medesimo).
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Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli, consulente legale di APPE Confedilizia Bergamo.


