Interpretando l’art.1129, comma 14, c.c. (“L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”), la Corte di Cassazione afferma che, al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, il requisito della analitica specificazione dell’importo dovuto a titolo di compenso può dirsi sussistente solo quando tale specificazione sia stata esplicitata in seno alla delibera (ciò, eventualmente anche mediante il richiamo al preventivo inviato ai condòmini antecedentemente all’assemblea) e non quindi, implicitamente, con la approvazione assembleare del rendiconto che pur includa il compenso suddetto (Cass.n°12927/22), precisando poi, con la recente sentenza n°14428/25, che l’obbligo di specificazione analitica non impone ai condòmini di determinare il compenso prestazione per prestazione: risulta infatti loro consentita detta determinazione, secondo i giudici, secondo un sistema globale a “forfait” e, cioè, per tutte le attribuzioni stabilite dall’art.1130 c.c. e in relazione alla durata annuale di legge o all’eguale durata di rinnovo dell’incarico.
La Corte di Cassazione ha inoltre osservato che, ove il compenso dell’amministratore sia assoggettabile a Iva, l’importo così specificato deve essere considerato come già comprensivo dell’imposta (salvo diverso accertamento della volontà dei condòmini e dell’amministratore, operato dal giudice in sede di impugnazione della delibera) e identico accertamento deve essere svolto, in sede giudiziale, circa l’inerenza all’importo del compenso specificato nella delibera di nomina dei contributi previdenziali professionali e della ritenuta d’acconto (ove si intenda il compenso erogato a prestatore di lavoro autonomo).
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Articolo a cura dell’Avv. Paolo Belelli, consulente legale di APPE Confedilizia Bergamo.


