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Con sentenza n°16113/25, pubblicata il 16.6.25, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di contratto di locazione a uso commerciale, ha ritenuto che, per quanto riguarda il periodo di chiusura (o riduzione) dell’attività imposto, nel corso del 2020, dal rispetto delle misure “anti-Covid”, il conduttore che avesse inteso conseguire la riduzione dei canoni di locazione, lungi dal limitarsi a invocare “sic et simpliciter” le disposizioni del c.d. Decreto Cura Italia (D.L. n°18/20), avrebbe dovuto dimostrare, mediante idonea documentazione, la contrazione dei ricavi in conseguenza della chiusura dell’esercizio.
Questo perché, secondo gli Ermellini, il nostro ordinamento è caratterizzato dal “numero chiuso” dei rimedi giudiziali volti a ridurre a equità la prestazione: rimedi che, nel caso specifico di un contratto a esecuzione periodica a titolo non gratuito, quale è la locazione, vanno individuati nel solo meccanismo previsto dall’art.1467 c.c. (“se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”… e, conseguentemente, “la parte contro la quale è domandata può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”).
Pillola a cura di: Avv. Paolo Belelli
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